Lo ha stabilito il direttore dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, con una determinazione del 24 ottobre 2022.
L’obbligo generalizzato di accettare i pagamenti elettronici, fissato dal decreto “PNNR 2” a partire dallo scorso 30 giugno (articolo 18, comma 1, D.L. n. 36/2022), non si applica alle rivendite di generi di monopolio e ai titolari di patentino.
Infatti, per la loro struttura e per le modalità di versamento dell’imposta sui generi di monopolio, i loro “compensi”, non possono essere oggetto di evasione fiscale, anzi verrebbero parzialmente erosi dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico, considerato che il costo della transazione non può essere traslato sull’acquirente, stante il regime di prezzo al pubblico determinato per legge.